Apparecchi Comma 7: scaduto in Commissione Europea il periodo di stand still, si va verso il decreto ministeriale sulle regole tecniche

 

In Commissione Europea è scaduto il periodo di stand still del progetto recante “Regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”. In merito sono state presentate delle osservazionida Sapar nello scorso mese di maggio, per conto dell’avvocato Cino Benelli, tramite una documentazione molto articolata. Non ci sono però stati interventi in merito, il progetto potrà quindi essere adottato con decreto ministeriale.

 

 

Il progetto di regole tecniche è costituito da 3 Capi per complessivi 10 articoli.

 

Il Capo I – “Disposizioni generali”, individua le finalità del decreto ed il nomenclatore utilizzato ai fini della sua applicazione.

 

Il Capo II – “Regole tecniche di produzione”, specifica i requisiti minimi di ciascun apparecchio, ulteriori requisiti per gli apparecchi individuati dal nomenclatore come 7a, 7c, 7c-bis e 7c-ter, il formato ed i contenuti della scheda esplicativa che deve essere predisposta dai produttori o importatori per ogni apparecchio, e quelli del registro delle manutenzioni che può essere istituito e conservato da parte del detentore dell’apparecchio; stabilisce l’obbligo di applicare all’esterno di ciascun apparecchio una targa riportante, in italiano, specifiche informazioni relative al gioco.

 

Il Capo III – ” Verifica tecnica”, descrive le modalità di esecuzione e le finalità della verifica tecnica necessaria per consentire al produttore o importatore di apparecchi di conseguire i titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo, per le tipologie più semplici di apparecchi è prevista una verifica semplificata consistente nel solo esame documentale.

 

L’adozione del provvedimento notificato, prevista dal comma 7 ter), dell’art. 110 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è necessaria per definire le regole tecniche per la produzione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro, accessibili per legge anche ai soggetti minori di età, individuati dal relativo comma 7 che, dopo le modifiche apportate con la legge n. 228/2012 (ed. Legge di stabilità 2013), ricomprende tutte le tipologie di apparecchi caratterizzate dal non consentire la vincita in denaro. La presenza sul mercato degli apparecchi in argomento riconducibili alle nuove lettere c-bis e c-ter del comma 7 citato, rende necessaria una disciplina che miri ad una valutazione ed emersione dell’esistente, nei limiti fissati dalla norma.

 

E’ stato dunque ribadito (anche se non esplicitamente, il divieto già esisteva) che gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per le manifestazioni a premio disciplinate dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e che i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore oppure tagliandi (convertibili in oggettistica o altra utilità, comunque di modico valore). Ciò mira sia ad escludere, come constatato in passato nella prassi, che attraverso apparecchi di cui al comma 7 si consenta di conseguire vincite in denaro, sia a far ricadere la regolamentazione di tali apparecchi interamente nell’ambito di competenza dell’amministrazione economico-finanziaria (unica autorità amministrativa con potestà regolatoria in tema di giochi pubblici).

 

DECRETO