Tar Lazio: ‘Circolare Adm sui nullaosta slot è conforme alla legge di Stabilità 2016’

 

Il nulla osta di esercizio (necessario all’installazione di apparecchi da intrattenimento a vincita) non costituisce una sorta di asset patrimoniale di pertinenza dei gestori. Così il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il principale assunto alla base del ricorso che i gestori hanno presentato contro la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla sostituzione dei nullaosta per le slot.

 

“Pare poi al Collegio che, in tale processo, il legislatore si sia attenuto al principio di gradualità e proporzionalità indicato dalla Corte Costituzionale, non imponendo ex abrupto la dismissione degli apparecchi attualmente in uso, bensì attraverso step successivi, destinati a venire a compimento solo nel 2019, e, comunque, affidando alla normazione secondaria la concreta individuazione delle misure necessarie a realizzare il processo di evoluzione tecnologica del settore.

Anche l’innalzamento del PREU – in disparte il fatto che, come già evidenziato, si tratta di un intervento più volte attuato dal legislatore negli ultimi anni – è stato accompagnato, a fini di riequilibrio, ancorché parziale, da una corrispondente riduzione del pay – out” si legge nella pronuncia.

“Pare poi al Collegio che, in alcun modo, che le disposizioni dettate dall’Agenzia non siano in grado di incidere, ex se, sulla libertà negoziale dei gestori, né comunque che esse abbiano introdotto principi “eversivi” del settore, operando una sorta di scissione tra titolo autorizzativo e apparecchio da mettere in esercizio.

In primo luogo, la sostituzione dei nulla osta di esercizio che presentino identità di concessionario – proprietario/possessore/gestore, è stata specificamente disciplinata nel contesto della “procedura straordinaria” che ha preceduto le previsioni a regime.

Essa ha portato (secondo i dati forniti dall’Agenzia, nella relazione in atti) alla quasi integrale sostituzione degli apparecchi già autorizzati con quelli abilitati a restituire un pay out inferiore.

Va poi osservato che, anche nell’ipotesi in cui non vi sia contestualità tra “sostituzione” e “dismissione”, non è ipotizzabile la lamentata “scissione” tra sostituzione del nulla osta e titolarità dell’apparecchio, atteso che, come dimostrato nella relazione in atti, ciascun titolo autorizzativo (in cui sono indicati il concessionario cui viene rilasciato e il proprietario/possessore dell’apparecchio che intrattiene un rapporto contrattuale con quel concessionario) è sempre riferito ad uno specifico apparecchio, contraddistinto da un codice identificativo.

Pertanto, il rilascio di un titolo autorizzativo sostitutivo non può che seguire la cessazione dell’efficacia di un corrispondente titolo, da realizzarsi mediante dismissione dell’apparecchio.

Non è poi chiaro come l’Agenzia abbia impedito alle imprese ricorrenti, o comunque a quelle operanti nel settore, di negoziare migliori condizioni contrattuali, ovvero di passare da un concessionario ad un altro.

In primo luogo, la legge di stabilità 2016, all’art 1, comma 922, qui, in rilievo, si è limitata a stabilire un tetto al rilascio dei nulla – osta, precludendo il rilascio di ulteriori autorizzazioni se non in sostituzione di titoli relativi ad apparecchi attivi alla data del 31.12.2015.

La riduzione del numero dei titoli rilasciabili, in rapporto agli apparecchi attivi alla data del 31.7.2015, è invece disciplinata dal successivo comma 943 e la sua attuazione, come già detto, è stata affidata ad un decreto ministeriale non ancora emanato.

L’interpretazione sistematica di tale compendio normativo porta ad escludere che i nulla osta degli apparecchi non immediatamente sostituiti debbano essere considerati “esauriti” con conseguente riduzione del numero complessivo degli stessi.

Le circolari impugnate appaiono dunque legittime nella misura in cui hanno individuato il “tetto” nel numero di apparecchi AWP in esercizi alla data del 31.12.2015 «oltre il quale è precluso il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori».

Per quanto poi riguarda quello che le ricorrenti configurano come una sorta di attribuzione al concessionario di un “asset” commerciale, da collocare a suo piacimento, in danno del bene – azienda, pertinente ai gestori, pare al Collegio che esse obliterino il fatto che i concessionari sono responsabili dell’attivazione e della gestione operativa della rete telematica, ragione per cui, come già evidenziato, l’Agenzia “rilascia” il nulla osta per la messa in esercizio deli apparecchi da collegare alla rete esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni (cfr. l’art. 3, comma 5, del d.m. n. 86/2004).

Ne consegue che, nel caso di specie, ADM non poteva conculcare le valutazioni di questi ultimi in ordine alla necessità di sostituire i titoli autorizzativi relativi agli apparecchi dismessi per le esigenze di funzionamento della rete di cui sono responsabili.

In tale ottica, la previsione di un termine in cui tale facoltà può essere esercitata, nonché la successiva confluenza dei titoli disponibili in una sorta di “basket” necessario a garantire “eguali possibilità a tutti i concessionari” rappresentano, in realtà, misure proconcorrenziali, idonee a stimolare la concorrenza anche tra i gestori grazie alla possibilità di attivare nuovi apparecchi fino alla concorrenza del tetto individuato dal legislatore.

Non è poi condivisibile, a parere del Collego, l’argomentazione secondo cui l’ “apparente” tutela concorrenziale tra concessionari si risolverebbe nel pregiudizio dei terzi raccoglitori delle giocate, quali proprietari degli apparecchi sui sono collegati i nulla osta decaduti o revocati.

L’interpretazione propugnata dalle ricorrenti comporta infatti una evidente “barriera” all’entrata di nuovi operatori del settore della raccolta.

Per quanto riguarda gli operatori già attivi, inoltre, in alcun modo l’amministrazione potrebbe loro garantire l’effettiva messa in esercizio per tutti gli apparecchi in cui decidano di investire.

La possibilità di collegare un apparecchio alla rete telematica dipende infatti dell’esito delle trattative negoziali con i concessionari, e quindi dalla capacità dei gestori di competere sul mercato.

Ne consegue che, a parere del Collegio, la redistribuzione del plafond di titoli autorizzativi disciplinata da ADM, in assenza di contrarie indicazioni normative, costituisce un’equa modalità attuativa conseguente alla riduzione dell’offerta di gioco voluta dal legislatore, non contrastante né con i principi generali della concorrenza né con quelli specifici del settore in esame”.

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