Giochi, Corte Ue: “Principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione non si applica tra Gibilterra e Regno Unito”

 

The Gibraltar Betting and Gaming Association («GBGA») è un’associazione professionale i cui membri, prevalentemente stabiliti a Gibilterra, forniscono prestazioni di servizi di gioco d’azzardo a distanza a clienti nel Regno Unito e altrove.

 

Nel 2014 il Regno Unito ha adottato un nuovo regime fiscale per talune imposte sul gioco d’azzardo. Tale nuovo regime, basato sul principio del «luogo del consumo», impone ai prestatori di servizi di gioco d’azzardo di versare un’imposta per i servizi di gioco d’azzardo forniti a distanza ai giocatori stabiliti nel Regno Unito. Il precedente regime fiscale, basato sul principio del «luogo della prestazione», prevedeva invece che solo i prestatori di servizi stabiliti nel Regno Unito dovessero pagare le imposte sui profitti lordi realizzati con i servizi di gioco prestati ai clienti in tutto il mondo.

La GBGA ha impugnato detto nuovo regime fiscale dinanzi alla High Court of Justice, England & Wales (Alta Corte di Giustizia, Inghilterra e Galles, Regno Unito) facendo valere che il regime in parola è contrario al principio di libera prestazione di servizi di cui all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’amministrazione tributaria britannica, in qualità di convenuta, sostiene che la GBGA non possa far valere diritti derivanti dall’ordinamento dell’Unione, poiché la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a Gibilterra verso soggetti stabiliti nel Regno Unito non ricade nel diritto dell’Unione. In ogni caso, il nuovo regime fiscale, in quanto misura fiscale applicabile indistintamente, non potrebbe essere considerato una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

La High Court of Justice chiede alla Corte di giustizia se, ai fini della libera prestazione dei servizi, Gibilterra e il Regno Unito debbano essere trattati come se facessero parte di un unico Stato membro o se, in tale ambito, Gibilterra, dal punto di vista del diritto dell’Unione, abbia lo status costituzionale di territorio distinto da quello del Regno Unito, cosicché la prestazione di servizi tra tali paesi debba essere trattata al pari degli scambi tra due Stati membri.

La Corte innanzitutto ricorda che le disposizioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro, ossia il Regno Unito, assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, di modo che il diritto dell’Unione si applica a detto territorio.

Inoltre, la Corte rileva che, in virtù dell’atto di adesione del 1972, in taluni ambiti del diritto dell’Unione, gli atti dell’Unione non si applicano a Gibilterra. Dette eccezioni non riguardano tuttavia la libera prestazione di servizi. Pertanto l’articolo 56 TFUE si applica a Gibilterra.
La Corte nota poi che, secondo la propria giurisprudenza, le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione di servizi non sono applicabili a una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

La Corte conclude che, dal punto di vista del diritto dell’Unione, la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a Gibilterra nei confronti di soggetti stabiliti nel Regno Unito costituisce una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

La Corte conferma che Gibilterra non fa parte del Regno Unito. Tuttavia, essa constata che tale circostanza non è decisiva al fine di determinare se due territori, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali, debbano essere equiparati ad un solo Stato membro.

Secondo la Corte, non sussistono elementi che permettano di considerare le relazioni tra Gibilterra e il Regno Unito, ai fini dell’articolo 56 TFUE, analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri. Concludere in senso opposto equivarrebbe a negare il legame riconosciuto in diritto dell’Unione tra detto territorio e il citato Stato membro. Infatti, il Regno Unito ha assunto gli obblighi discendenti dai trattati nei confronti degli altri Stati membri per quanto concerne l’applicazione e il recepimento del diritto dell’Unione nel territorio di Gibilterra.
Infine, la Corte conferma che la conclusione a cui è pervenuta non pregiudica né l’obiettivo di assicurare il funzionamento del mercato interno, né lo status di Gibilterra nel diritto costituzionale nazionale e nel diritto internazionale. Essa sottolinea che la sua conclusione non può essere interpretata nel senso che pregiudichi lo status separato e distinto di Gibilterra.

IMPORTANTE: il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.