Scommesse, CdS boccia distanziometro Comune di Milano: “Non valido per sale scommesse non munite di apparecchi, non compete ai Comuni imporre le distanze dai luoghi sensibili”

Il distanziometro del Comune di Milano non può valere per le sale scommesse non munite di apparecchi da intrattenimento. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto l’appello del Comune di Milano contro la sentenza del Tar Lombardia che aveva accolto un ricorso di una società di gioco contro il divieto di apertura di una sala scommesse a meno di 500 metri da luoghi sensibili.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come “i limiti distanziometrici non possono riguardare le semplici sale scommesse non munite di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS” e che “il dettato della legge regionale è univoco nell’escludere dai limiti distanziometrici le sale scommesse”. Il CdS sottolinea come il Tar abbia correttamente “escluso la legittimità della norma del regolamento edilizio richiamata dal comune di Milano a sostegno della diffida, in quanto connessa ad un’errata applicazione delle norme regolanti la materia, esprimendo il giudizio secondo cui l’amministrazione locale aveva usurpato una competenza normativa riservata alla legislazione concorrente di Stato e Regione”. In altre parole, i Comuni sono “incompetenti ad imporre tramite strumenti urbanistici/edilizi limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti attività di raccolta di scommesse rispetto ai cd. luoghi sensibili, in quanto la Regione Lombardia, nell’ambito delle sue prerogative costituzionali in materia di contrasto alla ludopatia, ha ritenuto di imporre i suddetti limiti soltanto per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (slot e vlt)” mentre “aveva invece taciuto con riferimento all’insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con vincite in denaro”. Inoltre “non si rinveniva nella Legge Regionale della Lombardia alcuna norma che abilitasse direttamente o indirettamente il comune a dettare, tramite lo strumento edilizio, norme di contrasto alla ludopatia, e per altro verso sarebbe stato irragionevole sostituire un’ordinata pianificazione dei limiti distanziometrici, quanto meno all’interno della singola Regione, con la possibile introduzione di distanze del tutto diverse da Comune a Comune”. Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Milano. cr/AGIMEG