Gioco d’azzardo patologico. Consiglio di Stato conferma: “FeDerSed esclusa da lavori Osservatorio” (almeno fino al 26 ottobre)

 

Il Consiglio di Stato resinge il ricorso del Mef contro la pronuncia del Tar con la quale è stata disposta l’esclusione di FeDerSed dai lavori dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza da gioco (almeno fino al 26 ottobre quando si entrarà nel merito) in accoglimento della domanda cautelare presentata dal Codacons.

I giudici hanno ritenuto “impregiudicate le questioni di merito, da affrontare in sede di cognizione piena ed esauriente, e sulla base di un bilanciamento degli interessi in contesa (a fronte dell’imminente svolgimento dell’udienza pubblica, già fissata al 26 ottobre 2016, nonché tenuto conto che in virtù dell’impugnata ordinanza cautelare non restano sospesi i lavori dell’Osservatorio, bensì la sola partecipazione della FeDerSed alle relative riunioni)”.

Il Tar Lazio (Sezione Terza Quater) pronunciandosi su un ricorso presentato dal Codacons in merito all’inclusione di un rappresentante FeDerSerd nella composizione dell’Osservatorio aveva disposto che il Ministero della Salute, entro 30 giorni, dovesse depositare una compiuta relazione sui criteri utilizzati per individuare gli Organismi a valenza tecnico scientifica idonei a far parte dell’Osservatorio sul gioco. Il Tar rilevava “che dalla Associazione ricorrente viene proprio opposto che non sarebbero stati predeterminati i criteri per individuare gli Organismi a valenza tecnico scientifica citati nel verbale della riunione quali soggetti idonei a far parte dell’Osservatorio”, ricordando come sia stato istituito “un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dal Ministero della salute, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministero dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 nello spostare l’Osservatorio presso il Ministero della Salute ha previsto che dello stesso dovessero far parte esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Per questo motivo il Tar Lazio “interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina al Ministero della Salute di adempiere ai sopraindicati incombenti istruttori, all’uopo depositando una compiuta relazione sugli argomenti in motivazione indicati entro il termine di trenta giorni”.